Testamento, la normativa sul tema

Testamento, la normativa sul tema

Aggiornamenti normativi

Tutto ciò che riguarda la morte è argomento delicato, ma altrettanto necessario. Ci sono alcuni aspetti che è bene valutare quando si è nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali e tra questi sicuramente il testamento.

Ci sono nozioni ed informazioni che dunque è bene conoscere, per averle a disposizione nel momento del bisogno.

Testamento, le tipologie

La legge italiana accetta e da tutela di legge a tre tipologie di testamento:

– Olografo
– Stipulato davanti al notaio
– Segreto

Vediamone le differenze.

L’olografo è una scrittura privata che deve rispettare alcune prescrizioni per essere ritenuta valida. In primo luogo deve essere scritta di proprio pugno dall’autore del testamento – a mano e non al computer; deve poi avere impressa una data e deve essere firmato. La maggiore problematica legata al testamento olografo è la possibilità che quest’ultimo venga contestato, al momento del ritrovamento, perché considerato non autentico.

Quello stipulato davanti al notaio è certamente quello che da maggiori garanzie, proprio perché c’è un ufficiale a sancirne l’autenticità. È un atto pubblico e dunque già solo per questo ha valore legale ed è certamente conforme all’ordinamento giuridico, considerando che è, appunto, stilato dal notaio.

L’ultima tipologia di testamento valevole per legge è quello segreto. Poco diffuso nella prassi, è una sorta di mix delle precedenti fattispecie. È scritto infatti di proprio pugno dal testatore, che però decide di consegnarlo in custodia al notaio. Quest’ultimo non può aprirlo e dunque non ne conosce il contenuto, ma è tenuto a redigere un verbale di ricevimento.

I limiti alla volontà espressa

Qualsiasi delle tipologie di testamento si scelga, la sua funzione è quella di tramandare le volontà dell’estinto.

Tuttavia, quest’ultimo non può disporre in maniera totale dei propri beni. È infatti prevista per legge una tutela rispetto agli eredi legittimi, anche, eventualmente, in contrasto con quanto contenuto nel documento.

Figli, ascendenti e coniuge dunque si vedranno sempre assegnata una quota parte dell’eredità.
Tale quota è stabilita anche in questo caso in termini di legge e saranno le autorità preposte a procedere al calcolo in base al patrimonio effettivamente disponibile, al netto di debiti o donazioni, al momento della dipartita del testatore.

Accanto a te.

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